Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Davide Santini, avvocato marittimista /
È di questi giorni il ritorno alle cronache di ART, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che tenta di imporsi ad ogni costo nel settore dei porti imponendo alle imprese, che essa stessa sceglie quali destinatarie dell’attività regolatoria, il contributo che essa stessa determina entro il limite dell’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.
ART trova la sua origine nell’articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti, prevede, al comma 2, lett. a) che l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART) provveda “a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”.
La L. 14 novembre 1995, n. 481 costituisce il frame all’interno del quale sono state costituite inizialmente AGCOM – Autorità per le Garanzie nella Comunicazione e ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e con il D.L. 6 luglio 2011 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 36 AISA -Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, (confluita in ANSFISA -Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, istituita dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) e art. 37 ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti
Il comune denominatore delle Autorità e Agenzie resta la funzione di organismo regolatore dei servizi di pubblica utilità nei diversi settori di intervento e, per quanto riguarda ART si tratta dell’organismo cui è assegnata l’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dei trasporti.
Sino a qui è tutto chiaro, non fosse che ART ha preteso con propri atti di occuparsi di materie riservate dalla L. 28 gennaio 1994 n. 84, alla competenza regolatoria esclusiva delle Autorità di Sistema Portuale, in virtù del principio,“lex specialis generalis derogat”. La Legge dei porti prevede infatti all’art. 8 comma 3 lett.n che il Presidente dell’AdSP nell’esercitare le competenze attribuite dagli articoli 16, 17 e 18 rispetti le deliberazioni di ART per gli aspetti di competenza, vale a dire quelli relativi ai servizi di pubblica utilità.
La pretesa di ART di ottenere un contributo dalle società terminaliste è quindi priva di ogni fondamento giuridico, in quanto frutto di sovrapposizione all’Ente competente e di una volontà di colpire un settore ad alto fatturato senza tener conto dei margini effettivi, che spesso non hanno una consistenza altrettanto positiva. Ancor più grave in un momento congiunturale in cui il contributo è calcolato sui buoni risultati del 2019 ed applicato in un periodo critico, il 2020.
Sulla questione è intervenuto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note del capo di gabinetto dal contenuto fermo e preciso, ma ART continua imperterrita per la sua strada addirittura sostenendo, contro la realtà, le evidenze quotidiane oggettive ed il grido di allarme delle imprese, che il settore sia florido proprio nel momento in cui anche il gruppo Psa, che in una prima fase aveva resistito, sta seriamente valutando l’ipotesi della cassa integrazione per i propri dipendenti in esito al calo dei traffici, attuale e futuro, per l’emergenza Covid-19.
Le pretese di versamento del contributo autodeterminato, basate su una falsa rappresentazione della realtà, si inquadrano in uno scenario in cui tutti gli Enti che abbiano poteri impositivi stanno adottando provvedimenti di sospensione della riscossione e valutano addirittura la cancellazione dei tributi ove sia possibile. Si tratta quindi di un esempio di autoreferenzialità e scollamento dalla realtà giuridica e sostanziale di un Ente che per la propria sopravvivenza non esita a travolgere tutti gli ostacoli che incontra, persino quelli assolutamente legittimi, quasi fosse completamente estraneo allo scenario in cui si trova, illegittimamente, ad imporre la propria presenza.
Un intervento autorevole del Governo è l’unica soluzione a questo atteggiamento, in attesa di una soluzione strutturale che valga a limitare l’azione furiosa di ART.