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Camanzi (Art) gela gli operatori: “I contributi non saranno sospesi”

Torino – Una lunga, articolata e a tratti dura lettera indirizzata al presidente di Assiterminal Luca Becce e, per conoscenza, alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli e al segretario generale della Presidenza del Consiglio Roberto Chieppa, per rigettare tutte le richieste di sospensione dei contributi pervenute nei giorni scorsi. Il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) replica così al caso sollevato dalle principali associazioni di operatori.

L’Authority, scrive Andrea Camanzi, è consapevole che “l’emergenza epidemiologica in atto sta producendo effetti preoccupanti, oltre che sulla salute, anche sulla mobilità delle persone e, in modo diverso, delle merci. Preliminarmente, non può non osservarsi che, come anche recentemente affermato dal giudice amministrativo di primo grado, l’attività economica svolta dalle imprese (di Assiterminal, ndr) rientra pienamente tra quelle oggetto dell’onere contributivo di cui trattasi. Riguardo, poi, a quanto rappresentato circa l’opportunità di sospendere i termini per il versamento dovuto delle imprese regolate in applicazione delle norme cui all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si osserva che le disposizioni del richiamato art. 103 hanno ad oggetto il computo dei termini dei procedimenti amministrativi ordinari e non la sospensione delle prestazioni patrimoniali imposte. A quest’ultime, il legislatore ha dedicato norme ad hoc inserite nel medesimo provvedimento, nelle quali non rientra il contributo dovuto all’Autorità. Peraltro, l’Autorità ha adottato i provvedimenti ritenuti necessari ad allineare il computo dei termini dei propri procedimenti amministrativi ai principi evocati nelle norme sopra richiamate (delibere n. 69/2020 del 18 marzo 2020 e n. 83/2020 del 23 aprile 2020)”.


“D’altra parte, il temporary framework in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea, pure richiamato nella nota che si riscontra, ha ad oggetto l’inquadramento temporaneo delle
misure sostanziali di sostegno diretto ai settori industriali che i Governi possono prevedere nella attuale fase di emergenza e dei relativi potenziali impatti sulla concorrenza. Esso non incide, per sua natura e finalità, sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche, mentre impegna i Paesi membri a vigilare affinché le misure straordinarie necessarie a contrastare il negativo impatto economico della crisi epidemiologica in atto non abbiano l’effetto di modificare in modo strutturale e permanente i mercati”.

“Ciò premesso, preme ricordare che il funzionamento dell’Autorità è assicurato esclusivamente mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati. La misura attualmente prevista per tale contributo è pari allo 0,6 per mille del fatturato relativo all’esercizio 2019; comprimendo, per quanto possibile, i propri costi, l’Autorità ha così individuato un valore corrispondente a poco più della metà di quello massimo previsto dalla legge. Inoltre, il contributo riguarda il fatturato di anni precedenti a quello corrente: esercizi che, come evidenziano i risultati economici e finanziari annunciati, sono stati certamente positivi per i gestori delle infrastrutture e la maggior parte delle imprese del settore. Ad ulteriore indicazione dell’impegno a limitare l’aggravio economico sui soggetti regolati, l’Autorità ha, anche per l’anno 2020, individuato soglie di esenzione e precisato modalità di computo del fatturato finalizzate ad evitare duplicazioni”.

“Rileva, altresì, la circostanza che, come pure noto, nel 2018 il legislatore ha nuovamente determinato la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo. Ciò nonostante, è a tutt’oggi pendente dinanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado, un rilevante contenzioso intentato dalle imprese del settore. L’Autorità è quindi tenuta ad iscrivere prudenzialmente nel bilancio annuale, tra le poste vincolate e non disponibili, un adeguato avanzo di amministrazione. In caso di soccombenza in detti giudizi, alcuni dei quali perverranno a conclusione entro l’anno corrente, dette somme dovranno essere destinate ad onorare da subito i relativi gravami. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quindi evidente, a fronte dell’impegno costante dell’Autorità a limitare la misura e l’incidenza degli oneri contributivi cui sono tenute le imprese del settore, l’impossibilità di accogliere l’istanza di differimento dei termini di pagamento di cui alla delibera n. 172/2019 e al DPCM 29 gennaio 2020″.