Roma – Appello infondato, impossibile concedere il servizio di pilotaggio in autoproduzione. Con queste parole, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha respinto in appello il ricorso di Cartour, società del gruppo Caronte&Tourist, operatore marittimo di merci e passeggeri tra i porti di Messina e di Salerno, contro il ministero dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Salerno, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Direzione Marittima di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (non costituiti in giudizio). E nei confronti di Fedepiloti e Corpo dei piloti di Salerno, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Maria Carbone, Francesco Munari e Federico Sorrentino.
La sentenza (in allegato) del Consiglio di Stato, pubblicata oggi, mette fine definitivamente ad un contenzioso che dura da anni, cioè da quando la Cartour – nel gennaio 2014 – ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Salerno di essere autorizzata, “sulla base della profonda esperienza maturata dai propri comandanti per effetto delle migliaia di manovre effettuate nel porto campano, ad autoprodurre il servizio di pilotaggio”.
Richiesta che la Capitaneria ha respinto, dopo aver trasmesso l’istanza al ministero dei Trasporti e verificata l’impossibilità, secondo l’ordinamento vigente, di concedere in autoproduzione il servizio di pilotaggio, che consiste nell’assistenza fornita ai comandanti delle navi nel corso delle manovre interne alle acque portuali da un soggetto dotato di specifica qualificazione professionale, che a tale fine si reca con la propria nave incontro a quella da pilotare e vi sale a bordo (artt. 86 e 92 Cod. nav.; artt. 127 e 131 Reg. Cod. nav.).
In più, la Capitaneria ha rilevato che fosse impossibile introdurre anche “il servizio in via amministrativa mediante l’esenzione soggettiva dal servizio attraverso il rilascio ai singoli comandanti del PEC (Pilot Exemption Certificate)”.
Decisione che Cartour, dopo diversi passaggi a vuoto, ha impugnato in primo grado davanti al Tar del Lazio che ha respinto il ricorso della società, condannandola alle spese del giudizio. E in appello davanti al Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, ribadendo la correttezza delle “conclusioni del ministero e della Capitaneria, conformi alla giurisprudenza formatasi sulla materia”. E condannando di nuovo Cartour a pagare le spese di giudizio (6000 euro).
Nella sua sentenza, il Consiglio di Stato ha smontato punto su punto la tesi di Cartour chiarendo che:
a) Nell’ordinamento italiano esistono norme che codificano un sistema nel quale i servizi di sicurezza nei porti, e tra essi il pilotaggio, sono erogati da prestatori affidatari di un servizio di interesse generale, e in generale devono essere svolti da soggetti “terzi” rispetto agli armatori, onde evitare possibili conflitti di interesse tra il valore della sicurezza in mare e le esigenze dell’utente;
b) La circostanza che in molti paesi europei vi sia l’autoproduzione del servizio di pilotaggio attraverso il PEC non implica affatto alcun obbligo dell’Italia di fare altrettanto, soprattutto considerato che i porti stranieri e le vie di accesso ai medesimi sono diverse da quelli italiani (il punto è importante perché risolve una volta per tutte l’insistita pretesa disparità di trattamento tra l’Italia e gli altri Stati europei);
c) Il diritto dell’Unione europea non osta affatto alla scelta di uno Stato membro di riservare a un’unica organizzazione l’erogazione del servizio di pilotaggio, e in generale dei servizi tecnico-nautici;
d) L’art. 9 della legge 287/90 (normativa italiana antitrust), il cui primo comma individua il diritto di autoprodurre un servizio, non si applica al pilotaggio, per effetto del comma 2 della medesima disposizione, che esclude tale diritto per motivi di sicurezza pubblica, che è appunto sottesa ai servizi di cui trattasi.