Cargo Logistica Porti

Operatori, portuali e marittimi al tempo del coronavirus

L’intervento dell’avvocato Mario Fusani, partner dello Studio Legale GF Legal Stp,  fra i massimi esperti italiani di Diritto del lavoro 

Mario Fusani

Milano – I lavoratori del settore marittimo sono tra quelli che per ragioni intrinseche alle loro attività possono essere maggiormente esposti a rischi riconducibili al diffondersi di epidemie o pandemie. A fronte di ciò, risulta particolarmente interessante esaminare da un punto di vista giuslavoristico quali siano i meccanismi di tutela previsti per gli operatori del settore. Prima di tutto, da un punto di vista generale, è utile ricordare che i lavoratori del settore marittimo beneficiano di una specifica disciplina, spesso più vantaggiosa rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori, relativamente all’ammontare e alla durata dell’indennità concessa in caso di malattia.

In caso di inabilità temporanea assoluta possono infatti usufruire dell’indennità per una durata pari al massimo di un anno dalla data dello sbarco (anziché quella più frequente di 180 giorni) e percependo una prestazione pari al 75% della retribuzione percepita negli ultimi trenta giorni (mentre l’indennità prevista per la generalità dei lavoratori varia fra il 50% e il 66,66% della retribuzione giornaliera).  Possono beneficiare inoltre di speciali prestazioni, riservate unicamente ai lavoratori del settore marittimo, in caso di inidoneità all’imbarco conseguente a malattia.

I lavoratori marittimi fruiscono delle indennità di malattia mediamente per durate circa sei volte più lunghe degli altri lavoratori. Percepiscono mediamente indennità di importo superiore rispetto a quelle percepite dai lavoratori non appartenenti al settore (mediamente 105 euro al giorno contro i 40 euro al giorno dei lavoratori non marittimi).

Ora, entrando invece più nello specifico ed esaminando alcuni dei principali Ccnl del settore con le relative previsioni rispetto alla questione molto attuale del rischio epidemico, emerge come il contratto che principalmente affronta la questione sia quello dei marittimi imbarcati nelle navi da crociera, un settore peraltro molto interessato da queste tematiche come la recente cronaca ha evidenziato.

Tale Ccnl, sottoscritto tra Confitarma – Filt-Cgl – Fit-Cisl – Uiltrasporti, prevede in modo analitico, all’art. 41 una specifica indennità per rischi epidemici. Infatti, viene previsto che quando la nave approda in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 10% della paga tabellare per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto. L’indennità è dovuta anche nell’ipotesi in cui l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto. L’indennità è dovuta anche nell’ipotesi in cui la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo, o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione “epidemia” o “stato epidemico”.

Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della malattia fino ai giorni dell’ammissione della nave a libera pratica. Non solo, è altresì interessante evidenziare come lo stesso Ccnl, contenga anche una previsione relativa alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione. Risulta però evidente che le patologie ivi previste non contemplino il Covid 19 (altrimenti detto Coronavirus).

Sul punto ci permettiamo però di evidenziare che il trattamento potrebbe essere esteso ed applicato analogicamente, nonostante le previsioni contrattuali siano abbastanza tassative. Ma la virulenza della diffusione, le conseguenze dannose ed anche mortali, la estrema facilità di diffusione della malattia, unitamente al fatto che oggettivamente, il Covid-19 non era nemmeno lontanamente conosciuto ai tempi della redazione del Ccnl, riteniamo che siano tutti elementi che possano giustificare un trattamento analogo.

Ma procediamo oltre:

Con riferimento, invece all’attuale emergenza, è utile ricordare che la Cruise Lines International Association (Clia), ha annunciato l’adozione di ulteriori misure di screening avanzate in risposta a Covid-19.

Come risultato di questi cambiamenti, che sono immediatamente efficaci, i membri di Clia devono:

1) Negare l’imbarco a tutte le persone che hanno viaggiato, visitato o transitato attraverso aeroporti in Corea del Sud, Iran, Cina, compresi Hong Kong e Macao, e qualsiasi comune in Italia soggetto a misure di blocco (quarantena) da parte del governo italiano, come designato dal Ministero degli Esteri, entro 14 giorni prima dell’imbarco.

2) Effettuare lo screening della malattia per tutte le persone che hanno viaggiato, visitato o transitato attraverso gli aeroporti in qualsiasi destinazione elencata nella pagina del Center for Desease Prevention and Control negli Stati Uniti entro 14 giorni prima dell’imbarco. Lo screening della malattia include controlli anamnestici di febbre, tosse e difficoltà respiratorie nei 14 giorni precedenti l’imbarco e l’assunzione della temperatura.

3) Effettuare lo screening della temperatura, non appena sono in grado, all’imbarco iniziale per tutte le persone che si imbarcano. Qualsiasi individuo con una temperatura rilevata a 100,4 ° F / 38 ° C o superiore deve ricevere uno screening secondario per includere una valutazione medica.

4) Negare l’imbarco a tutte le persone che, entro 14 giorni prima dell’imbarco, hanno avuto contatti con, o hanno contribuito a prendersi cura di, persone sospettate o diagnosticate con Covid-19 o che sono attualmente soggette a monitoraggio sanitario per la possibile esposizione a Covid-19.

5) Effettuare lo screening pre-imbarco necessario per attuare queste misure di prevenzione. Lo screening avanzato e il supporto medico iniziale devono essere forniti, se necessario, a qualsiasi persona che presenti sintomi di sospetto Covid-19.

Da ultimo, pur restando fermo il fatto che, a seconda della gravità delle forme epidemiche, alle norme dei Ccnl possono essere accompagnate previsioni ancor più specifiche e vincolanti da parte delle Autorità competenti, come il ministero della Salute, una ultima annotazione generale merita di essere fatta sempre per quel che concerne il Ccnl dei marittimi imbarcati in navi da crociera. Infatti, oltre alla disciplina citata in tema di particolari rischi epidemici, il Ccnl contiene una disciplina particolare per quel che riguarda le controversie di carattere giuslavoristico.

Il Ccnl citato, dispone, all’art. 92 la possibilità di ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato, elemento questo di non secondaria importanza, che non poco può aiutare le parti al fine trovare una rapida soluzione ad eventuali dispute che dovessero sorgere.

In ogni caso, sarebbe opportuno che le parti sociali, con un interpello ai ministri competenti o con un “Avviso Comune” compissero tutti gli atti per ricomprendere formalmente il Covid 19 fra le previsioni contrattuali e che analoghi trattamenti fossero estesi anche a tutti i lavoratori sia dei porti che delle navi e, comunque degli ulteriori contratti collettivi di settore.